Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 04/07/2006 n. 223

16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633».

17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15bis. L'attribuzione del numero di partita IVA (( determina la )) esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso (( nonchè l'eventuale )) effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. 15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA (( determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto- legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». )) c)(( (Soppressa). )) 19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere (( dal 1° novembre 2006. )) 20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le no- tizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla (( lettera f) del primo comma )) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonchè i dati dei bilanci di esercizio depositati. (( 21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione. )) 22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».

25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo la lettera b) del primo comma è (( inserita )) la seguente: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata

b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono (( inserite )) le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»

c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente: «e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»

d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente»

e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»

f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto».

28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul (( quale )) non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»

b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul (( quale )) non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».

29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonchè l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al (( comma 29 )) si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, le parole «nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi » sono sostituite dalle seguenti: «nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono (( inserite )) le seguenti: «nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»

b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, (( e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al (( comma 33. )) Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. (( 35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati. )) 36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti (( dai commi 33 e 34 )) è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. (( La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. )) 38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni

 

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